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	<title>Ac Servizi Assicurativi</title>
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	<description>un nuovo modo di pensare all&#039;assicurazione</description>
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		<title>Informativa oblio oncologico</title>
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		<dc:creator><![CDATA[fmiceli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2024 11:23:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informative]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche Di cosa si tratta? Una nuova legge (n. 193 del 7 dicembre 2023) sul “diritto all’oblio oncologico”, ovvero il diritto delle persone “guarite” da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="c-heading  c-heading--section c-heading--page c-stage__headline c-link--capitalize u-text-hyphen-manual
         ">Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni<br />
e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche</h2>
<h2 class="c-heading  c-heading--section c-heading--page c-stage__headline c-link--capitalize u-text-hyphen-manual
         "><br />
<img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone  wp-image-4519" src="https://www.acserviziassicurativi.it/wp-content/uploads/2020/10/service-1-1-2-300x177.jpg" alt="" width="383" height="226" srcset="https://www.acserviziassicurativi.it/wp-content/uploads/2020/10/service-1-1-2-300x177.jpg 300w, https://www.acserviziassicurativi.it/wp-content/uploads/2020/10/service-1-1-2-768x453.jpg 768w, https://www.acserviziassicurativi.it/wp-content/uploads/2020/10/service-1-1-2.jpg 1000w" sizes="(max-width: 383px) 100vw, 383px" /></h2>
<p><b>Di cosa si tratta?</b></p>
<p><b>Una nuova legge </b>(n. 193 del 7 dicembre 2023) sul “<b>diritto all’oblio oncologico</b>”, ovvero il diritto delle persone “guarite” da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica nei casi previsti dalla legge stessa, inclusi <b>la stipula o il rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi. </b>La nuova legge prevede l’emanazione, nei prossimi 6 mesi, di decreti attuativi e provvedimenti che completeranno il quadro normativo.</p>
<p><b>Qual è l’obiettivo della nuova legge?</p>
<p></b><span id="more-5417"></span></p>
<p>Garantire la <b>parità di trattamento e la non discriminazione nonché il diritto all’oblio </b>alle persone guarite da patologie oncologiche, come sancito dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e del Piano europeo di lotta contro il cancro.</p>
<p><b>Cosa prevede la nuova legge?</b></p>
<ul class="c-list">
<li class="c-list__item">Ai fini della stipula o del rinnovo dei contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, <b>non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute concernenti patologie oncologiche pregresse, il cui trattamento attivo sia concluso senza episodi di recidiva da più di 10 anni </b>(o 5 anni se la patologia fosse insorta prima del compimento del 21esimo anno di età), né è permesso richiedere effettuazione di visite mediche, di controllo o accertamenti sanitari.</li>
<li class="c-list__item"><b>Le suddette informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse </b>dal cliente e, qualora siano già in possesso dell’Impresa oppure dell’Intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.</li>
<li class="c-list__item">In tutte le fasi di accesso a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, comprese le trattative precontrattuali e la stipula o rinnovo dei contratti, le Imprese e gli Intermediari devono <b>informare il cliente sul diritto sancito dalla nuova legge </b>sui moduli o formulari utilizzati per la stipula o il rinnovo dei contratti.</li>
<li class="c-list__item"><b>Non possono essere applicati dall’Impresa limiti, costi né oneri aggiuntivi né trattamenti diversi </b>rispetto a quanto previsto per gli altri clienti.</li>
<li class="c-list__item">Se le suddette le informazioni sono state fornite precedentemente, decorso il termine previsto dalla nuova legge (10 anni o 5 anni se la patologia fosse insorta prima del compimento del 21esimo anno di età), le stesse <b>non possono essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio</b>; a tal fine il cliente può richiedere tempestivamente la cancellazione di tali informazioni inviando all’Impresa, tramite raccomandata A/R o Pec, la “certificazione” rilasciata secondo le modalità che saranno previste in un decreto di prossima pubblicazione.</li>
</ul>
<p><b>In  vigore da quando?</b></p>
<p>La legge è entrata in vigore dal <b>2 gennaio 2024.</b></p>
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		<title>Nuove Regole per la Sospensione della RC Auto</title>
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		<dc:creator><![CDATA[fmiceli]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2023 11:33:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informative]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dal 23 dicembre 2023, è in vigore una nuova normativa1 sulla sospensione della polizza RC Auto che sostituisce le attuali condizioni di assicurazione, in riferimento agli articoli la sospensione a riattivazione. Cosa cambia? La sospensione è sempre gratuita ma, per attivarla, è prevista una richiesta formale, con la data di inizio e fine della sospensione. La [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.acserviziassicurativi.it/nuove-regole-per-la-sospensione-della-rc-auto/">Nuove Regole per la Sospensione della RC Auto</a> proviene da <a href="https://www.acserviziassicurativi.it">Ac Servizi Assicurativi</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><b>Dal 23 dicembre 2023</b>, è in vigore una nuova normativa<sup>1</sup> sulla sospensione della polizza RC Auto che sostituisce le attuali condizioni di assicurazione, in riferimento agli articoli la sospensione a riattivazione.</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone  wp-image-4995" src="https://www.acserviziassicurativi.it/wp-content/uploads/2021/04/mobilita-300x177.jpg" alt="" width="490" height="289" srcset="https://www.acserviziassicurativi.it/wp-content/uploads/2021/04/mobilita-300x177.jpg 300w, https://www.acserviziassicurativi.it/wp-content/uploads/2021/04/mobilita-768x453.jpg 768w, https://www.acserviziassicurativi.it/wp-content/uploads/2021/04/mobilita.jpg 1000w" sizes="(max-width: 490px) 100vw, 490px" /></p>
<p>Cosa cambia?<br />
<span id="more-5431"></span></p>
<ul class="c-list">
<li class="c-list__item">La sospensione è sempre gratuita ma, per attivarla, è prevista una richiesta formale, con la data di inizio e fine della sospensione.</li>
<li class="c-list__item">La durata massima è pari a 10 mesi per annualità, 11 per i veicoli di interesse storico. Non sussiste una durata minima.</li>
<li class="c-list__item">È possibile prorogare la sospensione in corso, con un preavviso di almeno 10 giorni (5 per i veicoli di interesse storico) rispetto alla data di fine sospensione precedentemente comunicata.</li>
</ul>
<p>Per le polizze sospese prima del 23 dicembre 2023, nulla cambia:  il contratto verrà riattivato secondo le vecchie condizioni.</p>
<p>Rivolgiti alla tua Agenzia per ulteriori informazioni.</p>
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